La seconda condizione ostativa alla riabilitazione consiste nel mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, in assenza della prova da parte del condannato di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle (art. La Suprema Seguito addossa conseguentemente al condannato, nel azzardo quale la persona danneggiata non abbia avanzato richieste risarcitorie, l'onere https://avvocatopenalistaromano.com/bologna-reato-intimidazione.html