Il codice di rito stabilisce che, in via generale, non è ammesso in cassazione il deposito di atti e documenti impar prodotti nei precedenti gradi di giudizio. per l’ipotesi di pronunzia di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, anche per mancanza dei motivi di cui art. 360; https://rednoticeinterpol16914.iyublog.com/29274416/ricorso-in-cassazione-para-tontos